Art. 3
In vigore dal 8 nov 2007
I testi della convenzione del 1980 e del primo e del secondo protocollo del 1988, nonché delle convenzioni del 1984, del 1992, del 1996 e del 2005, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche di quelle convenzioni e di quei protocolli.
Un unico esemplare di tali testi in lingua bulgara e rumena è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea con le altre versioni linguistiche facenti fede.
Il segretario generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania una copia certificata conforme delle convenzioni e dei protocolli di cui al primo comma nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
Storico versioni
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