Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 nov 2007
A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è la Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:818:oj#art-4