Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 nov 2007
I testi della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, del protocollo sull’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, del protocollo sull’interpretazione della Corte di giustizia e del protocollo sul riciclaggio di proventi illeciti, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena (6), fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quei protocolli.
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