Art. 2 · Carni

Art. 2

Carni

In vigore dal 6 nov 2007
Carni 1.   Ai fini del presente articolo, per «carni» si intendono «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004. 2.   Cipro non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I. 3.   Le carni che non possono essere spedite da Cipro a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente all'allegato IV. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni: a) siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni: i) essere state ottenute anteriormente al 15 settembre 2007 oppure ii) provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni , e macellati al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica («selvaggina selvatica»), da animali uccisi fuori delle aree elencate negli allegati I e II oppure iii) essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e); c) siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica («selvaggina d'allevamento»), come indicato alle rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni: i) gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, presso aziende situate all'interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 90 giorni precedenti la data di macellazione; ii) nei 21 giorni precedenti la data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 30 giorni precedenti la data di carico; iii) nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data di carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, o la data della macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfa le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni; l'autorità competente può comunque autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica che soddisfino le condizioni di cui ai punti i) e ii) e che: — provengano da un'azienda nella quale non siano stati introdotti animali di specie sensibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto nell'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice, per cui il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni oppure — siano stati sottoposti con esito negativo a un test degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato non più di 10 giorni prima della data del trasporto verso l'azienda di cui al punto ii) oppure — provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %; iv) gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico; v) gli animali sono stati macellati in meno di 24 ore dopo l'arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I; d) siano carni contrassegnate con il segno + alla colonna 8 dell'allegato III ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti la data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III; e) di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni: i) la loro spedizione può essere autorizzata solo dalle autorità veterinarie competenti di Cipro se — gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati allo stabilimento senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III e — lo stabilimento non è situato in una zona di protezione; ii) le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I; iii) durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l'azienda della selvaggina d'allevamento nell'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono risultati segni clinici o post mortem dell'afta epizootica; iv) le carni sono rimaste presso gli stabilimenti o le aziende di cui alla lettera e), punto iii), per almeno 24 ore successivamente all'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d); v) ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori dell'area indicata nell'allegato I è sospesa: — nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della pulitura e disinfezione complete di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale, e — nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali stabilimenti sotto il controllo di un veterinario ufficiale; vi) le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e). 5.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. 6.   Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati, in deroga all', paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in arre elencate nell'allegato I in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche vengano commercializzate unicamente nelle aree elencate negli allegati I e II e siano conformi alle seguenti condizioni: a) queste carni fresche devono recare tutte il bollo di cui all', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all'allegato IV della presente decisione; b) il macello i) opera sotto rigoroso controllo veterinario; ii) sospende ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori delle aree indicate nell'allegato I nel caso in cui siano macellati nello stesso macello animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali macelli sotto il controllo di un veterinario ufficiale; c) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori di Cipro. Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. 7.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b). Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione; b) queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004; c) lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario; d) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I. Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. 8.   Le carni spedite da Cipro in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
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