Art. 14 · Cooperazione tra gli Stati membri

Art. 14

Cooperazione tra gli Stati membri

In vigore dal 6 nov 2007
Cooperazione tra gli Stati membri Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi da Cipro.
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