Art. 5
In vigore dal 23 ott 2007
1. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione la Polonia presenta alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'importo totale (importo di base e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure previste per attuare la presente decisione;
c)
documenti che dimostrino che è stata chiesta al beneficiario la restituzione dell'aiuto.
2. La Polonia tiene costantemente al corrente la Commissione delle misure adottate a livello nazionale per conformarsi alla presente decisione fino alla completa restituzione dell'aiuto di cui agli . Su richiesta della Commissione, la Polonia presenta immediatamente informazioni sulle misure già adottate e sulle misure previste per attuare la presente decisione. Inoltre, la Polonia fornisce informazioni dettagliate sull'importo dell'aiuto e degli interessi già restituiti dal beneficiario.
Storico versioni
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