Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 ott 2007
1.   La Polonia recupera l'aiuto di cui all' illegalmente concesso al Technologie Buczek, segnatamente dalle imprese controllate Huta Buczek s.r.l. e Buczek Automotive s.r.l., proporzionalmente all'aiuto di cui esse hanno effettivamente beneficiato. Pertanto, la Polonia recupera 13 578 115 PLN dall'impresa Huta Buczek s.r.l. e 7 183 528 PLN dall'impresa Buczek Automotive s.r.l. 2.   La Polonia recupera da Technologie Buczek S.A. l'aiuto utilizzato in maniera abusiva di cui all', concesso al gruppo Technologie Buczek. 3.   L'importo che deve essere restituito comprende gli interessi calcolati a decorrere dalla data in cui tale somma è stata messa a disposizione del beneficiario fino alla data della sua restituzione. 4.   Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (69).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:344:oj#art-3