Art. 5 · Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

Art. 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

In vigore dal 22 ott 2007
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti 1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7. 2.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo. L’applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative. 3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile presso l’azienda entro il 1o marzo. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati: a) numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente; b) calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda; c) rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti; d) fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture; e) quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; f) risultati di eventuali campionamenti del suolo, volti ad accertarne le condizioni sotto il profilo dell’azoto e al fosforo; g) applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ogni appezzamento (porzione di superficie aziendale uniforme sotto il profilo colturale e pedologico); h) applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento. I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. 4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui sono inoltre riportate informazioni sulla gestione delle acque sporche, da presentare ogni anno civile alle autorità competenti. 5.   L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli. 6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano, almeno una volta ogni quattro anni, delle analisi del contenuto di fosforo nel suolo, per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. 7.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
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