Art. 1
In vigore dal 22 ott 2007
La decisione 2006/410/CE è così modificata:
1)
l’articolo unico è sostituito dal testo seguente:
«Articolo unico
Gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, nonché il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono indicati nell’allegato della presente decisione.»;
2)
l’allegato della decisione è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:680:oj#art-1