Art. 6
Spese di riunione
In vigore dal 17 ott 2007
Spese di riunione
1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.
2. I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.
Storico versioni
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