Art. 5 · Esperti supplementari

Art. 5

Esperti supplementari

In vigore dal 17 ott 2007
Esperti supplementari 1.   La Commissione può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del gruppo. 2.   La Commissione può invitare rappresentanti ufficiali degli Stati membri, dei paesi candidati o di paesi terzi o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative a partecipare alle riunioni del gruppo.
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