Art. 4
Funzionamento
In vigore dal 17 ott 2007
Funzionamento
1. Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.
2. D’accordo con la Commissione, il gruppo può istituire al suo interno sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato definito dal gruppo medesimo. I sottogruppi constano al massimo di nove membri e si sciolgono una volta espletato il mandato.
3. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.
4. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assume i compiti di segreteria delle riunioni del gruppo e dei sottogruppi. A tali riunioni possono partecipare rappresentanti dei servizi interessati della Commissione.
5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
6. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:675:oj#art-4