Art. 3
Composizione — Nomina
In vigore dal 17 ott 2007
Composizione — Nomina
1. Il gruppo consta di 21 membri. L’invito a candidarsi a membro del gruppo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel sito web pubblico della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza.
2. I membri del gruppo sono specialisti con competenza ed esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di sfruttamento della manodopera, e provengono:
a)
dalle amministrazioni degli Stati membri (massimo 11 membri);
b)
dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo con comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (massimo 5 membri);
c)
dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (massimo 4 membri);
d)
da Europol (1 membro);
e)
possono diventare membri anche persone con esperienza di attività di ricerca accademica per conto di università o istituti pubblici o privati negli Stati membri dell’Unione europea.
3. I membri di cui al paragrafo 2, lettera a), sono designati e nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e), sono nominati dalla Commissione fra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi. Il membro di cui al paragrafo 2, lettera d), è nominato da Europol.
4. I candidati ritenuti idonei in base all’invito a candidarsi, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva cui la Commissione potrà attingere, se necessario, per la sostituzione dei membri.
5. I membri del gruppo restano in carica fino a sostituzione o al termine del mandato.
6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del mandato.
7. I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza o l’esistenza di interessi che ne potrebbero compromettere l’indipendenza.
8. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della DG Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
9. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:675:oj#art-3