Art. 2 · Consultazione

Art. 2

Consultazione

In vigore dal 17 ott 2007
Consultazione 1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani. 2.   Il gruppo svolge i seguenti compiti: a) avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all’, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani; b) coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente; c) aiuta la Commissione a valutare l’andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale; d) assiste la Commissione nell’individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta; e) il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell’UE, dell’attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani e le forme connesse di sfruttamento. Terrà altresì conto della specificità di genere. 3.   Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione che è opportuno consultare il gruppo su una questione specifica.
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