Art. 2
Consultazione
In vigore dal 17 ott 2007
Consultazione
1. La Commissione può consultare il gruppo su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.
2. Il gruppo svolge i seguenti compiti:
a)
avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all’, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;
b)
coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente;
c)
aiuta la Commissione a valutare l’andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;
d)
assiste la Commissione nell’individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta;
e)
il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell’UE, dell’attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani e le forme connesse di sfruttamento. Terrà altresì conto della specificità di genere.
3. Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione che è opportuno consultare il gruppo su una questione specifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:675:oj#art-2