Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 ott 2007
L’atto del Consiglio (1999/C 26/01) che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell’Europol è modificato come segue: 1) all’articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Dopo la ricezione, viene determinato quanto prima in che misura i dati sono inclusi in un archivio specifico.»; 2) l’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Le decisioni di cui al presente articolo, incluse le successive modifiche, sono adottate in conformità della procedura prevista all’articolo 12 della convenzione Europol.»; 3) l’articolo 7 è modificato come segue: a) il paragrafo 1, quarto comma, è sostituito dal seguente: «L’esame della necessità di proseguire un archivio di lavoro per fini di analisi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della convenzione Europol è eseguito da coloro che partecipano all’analisi. Sulla base di tale esame, il direttore decide in merito alla prosecuzione o alla chiusura dell’archivio e ne informa il consiglio di amministrazione.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La conservazione dei dati di carattere personale non può durare più di quanto disposto all’articolo 12, paragrafo 4, della convenzione Europol. Se, in ragione della prosecuzione dell’archivio di analisi, i dati relativi ad una persona di cui all’articolo 6, paragrafi da 3 a 6, sono conservati in un archivio per più di cinque anni, l’autorità di controllo comune ne è informata.»; 4) l’articolo 12 è modificato come segue: a) al paragrafo 2 il primo comma è soppresso e il testo del secondo comma è preceduto dal numero «2»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le attività di analisi e la diffusione dei risultati dell’analisi possono aver inizio immediatamente dopo la costituzione dell’archivio di analisi in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della convenzione Europol. Se il consiglio di amministrazione impartisce istruzioni al direttore dell’Europol per la modifica di una decisione costitutiva di un archivio o per chiudere il suddetto archivio, i dati che non possono essere inclusi nell’archivio o, qualora l’archivio debba essere chiuso, tutti i dati in esso contenuti sono cancellati immediatamente.»; 5) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 12 bis I partecipanti al progetto di analisi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della convenzione Europol possono richiamare dati soltanto dopo aver ricevuto dall’Europol un’apposita autorizzazione e dopo aver ricevuto una formazione sui loro obblighi specifici nell’ambito del quadro giuridico dell’Europol.»; 6) all’articolo 15 i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:673:oj#art-1