Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ott 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con riserva della sua conclusione.
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