Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 set 2007
L’accordo è legato ai sette accordi con la Confederazione svizzera firmati il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (2), del 4 aprile 2002. L’accordo non può essere prorogato o rinegoziato, conformemente all’articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma del presente articolo.
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