Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 set 2007
Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo del 2006 è applicato su base provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione (1). Il presidente del Consiglio notifica al depositario, a nome della Comunità, che la Comunità applicherà l’accordo a titolo provvisorio una volta che sarà entrato in vigore.
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