Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 set 2007
1.   Gli accordi a lungo termine per la vendita di elettricità stipulati tra Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA e le imprese elencate nell’allegato n. 1 della legge relativa a norme per la copertura dei costi sostenuti dalle imprese in relazione alla risoluzione anticipata di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità (in appresso la «Legge») costituiscono, a partire dalla data dell’adesione della Polonia all’Unione europea, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE a favore di imprese per la produzione di elettricità. 2.   L’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è un aiuto concesso illegalmente ed è incompatibile con il mercato comune.
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