Art. 9 · Misure di attuazione

Art. 9

Misure di attuazione

In vigore dal 25 set 2007
Misure di attuazione 1.   La Commissione attua il sostegno finanziario comunitario a norma del regolamento finanziario. 2.   Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all’, un programma di lavoro annuale tenendo conto delle competenze tecniche dell’osservatorio. Il programma stabilisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento di cui all’ e, se necessario, un elenco di altre azioni. Il primo programma di lavoro viene adottato entro il 23 gennaio 2008. 3.   Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3. 4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l’altro, dei seguenti criteri: a) conformità dell’azione proposta al programma di lavoro annuale, agli obiettivi di cui agli e ai tipi di azione di cui all’; b) qualità dell’azione proposta in relazione alla sua progettazione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi; c) importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi; d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi di cui agli e sulle azioni di cui all’. 5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’, lettera c), vanno valutate considerando: a) la coerenza con gli obiettivi del programma; b) la qualità delle attività programmate; c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico; d) l’impatto geografico e sociale delle attività svolte; e) il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati; f) il rapporto costi/benefici dell’attività proposta. 6.   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni proposte di cui all’, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni proposte di cui all’, lettere b) e c), secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi od organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3.
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