Art. 4 · Azioni

Art. 4

Azioni

In vigore dal 25 set 2007
Azioni Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli , il presente programma sostiene i seguenti tipi di azione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro annuale di cui all’, paragrafo 2: a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo ed aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione; oppure b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro Stato, che può essere un paese aderente o un paese candidato, alle condizioni stabilite nel programma di lavoro annuale; oppure c) attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali.
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