Art. 7 · Accesso al programma

Art. 7

Accesso al programma

In vigore dal 25 set 2007
Accesso al programma L’accesso al programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:1149:oj#art-7