Art. 5 · Partecipazione

Art. 5

Partecipazione

In vigore dal 25 set 2007
Partecipazione 1.   Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi: i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi. 2.   I progetti possono coinvolgere operatori giuridici provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidati che non partecipano al programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all’adesione, o da altri paesi terzi che non partecipano al programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
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