Art. 4 · Azioni

Art. 4

Azioni

In vigore dal 25 set 2007
Azioni Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli , il programma sostiene i seguenti tipi di azione conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali di cui all’, paragrafo 2: a) azioni specifiche avviate dalla Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, controllo e valutazione; oppure b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da una autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro, un’organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni caso almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paese in via di adesione o un paese candidato; oppure c) attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali, oppure d) sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate ai programmi di lavoro permanente della rete dei Consigli superiori della magistratura e della rete europea dei presidenti delle Corti di cassazione dell’Unione europea, nella misura in cui sono sostenute per conseguire un obiettivo di interesse generale europeo mediante la promozione degli scambi di vedute ed esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l’organizzazione e il funzionamento dei membri di tali reti nell’espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria.
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