Art. 2 · Obiettivi generali

Art. 2

Obiettivi generali

In vigore dal 25 set 2007
Obiettivi generali 1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali: a) promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci; b) promuovere l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili transfrontalieri negli Stati membri; c) migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese consentendo loro di far valere i propri diritti in tutta l’Unione europea, in particolare agevolando l’accesso alla giustizia; d) migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione. 2.   Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e, più precisamente, alla creazione di uno spazio giudiziario.
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