Art. 12
Complementarità
In vigore dal 25 set 2007
Complementarità
1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», e con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Le informazioni statistiche sulla giustizia civile sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo se del caso al programma statistico comunitario.
2. Eccezionalmente, le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi.
3. Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono sostegno finanziario da altri strumenti finanziari della Comunità o dell’Unione per i medesimi obiettivi. I beneficiari del programma forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell’Unione europea e da altre fonti e sulle richieste di finanziamento in corso.
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