Art. 2
In vigore dal 20 set 2007
Gli Stati membri provvedono a che:
a)
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb siano revocate entro il 20 marzo 2008;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
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