Art. 4
Funzionamento
In vigore dal 5 set 2007
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. In accordo con la Commissione, possono essere creati sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti dopo il compimento dei loro mandati.
3. Il presidente può invitare esperti od osservatori che siano in possesso di una competenza particolare su un tema iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se ciò è considerato utile o necessario.
4. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione dichiara che tali informazioni vertono su questioni confidenziali, fatto salvo quanto stabilito nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom.
5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione garantisce i servizi di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
6. Il gruppo adotta il suo regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione (6).
7. La Commissione pubblica sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori, nella lingua originale del documento interessato, qualunque riassunto, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:602:oj#art-4