Art. 3 · Composizione — Nomina

Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 5 set 2007
Composizione — Nomina 1.   I membri del gruppo (di seguito «i membri») sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nei settori di cui all', paragrafo 2, e che hanno risposto all'invito a manifestare interesse. 2.   Il gruppo comprende al massimo 20 membri. 3.   I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione indipendentemente da qualunque influenza esterna. 4.   I membri sono nominati per un mandato non rinnovabile di quattro anni. Tuttavia, solo per quanto riguarda la prima nomina, la metà dei membri sono nominati per un mandato non rinnovabile di due anni. I membri rimangono in funzione sino a loro sostituzione o sino alla fine del loro mandato. 5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le loro dimissioni o che non rispettano le condizioni enunciate nel paragrafo 3 del presente articolo o nell'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato. 6.   I membri nominati a titolo personale firmano ogni anno un documento con il quale si impegnano ad agire nell'interesse pubblico, nonché una dichiarazione che attesta la mancanza, o l'esistenza, di qualunque interesse suscettibile di compromettere la loro obiettività. 7.   I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
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