Art. 2 · Missione

Art. 2

Missione

In vigore dal 5 set 2007
Missione 1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione relativa al miglioramento generale del processo di consultazione delle parti interessate nei settori della salute pubblica e della protezione dei consumatori. 2.   Il gruppo ha come missione di: a) esaminare la questione della rappresentatività delle parti interessate; b) dibattere la questione delle asimmetrie tra le parti interessate e consigliare la Commissione sui metodi di consultazione possibili in grado di rispettare il contesto nel quale operano le parti interessate e di adattarvisi; c) esaminare i criteri applicabili alle consultazioni che richiedono termini più flessibili e più lunghi (più di otto settimane); d) esaminare il ruolo delle piattaforme nazionali nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni non governative degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 e nel 2007 ed esaminare il ruolo degli Stati membri nei rapporti con i cittadini a livello locale. 3.   Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.
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