Art. 2
In vigore dal 27 ago 2007
Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:597:oj#art-2