Art. 2
In vigore dal 27 ago 2007
1. Sette giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Irlanda e il Regno Unito presentano alla Commissione un elenco esaustivo dei pescherecci selezionati per la partecipazione al progetto pilota per il rafforzamento dei dati.
2. Solo i pescherecci che sono stati selezionati e hanno partecipato al progetto pilota fino alla sua conclusione beneficiano dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi di cui all’.
Storico versioni
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