Art. 1
In vigore dal 27 ago 2007
Per i pescherecci battenti bandiera irlandese o britannica che partecipano al progetto pilota per il rafforzamento dei dati presentato il 30 aprile 2007, il numero massimo di giorni in mare nella zona indicata al punto 2.1 c) dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, conformemente alla tabella I di detto allegato, è aumentato di:
a)
6 giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi indicati ai punti 4.1 a) iv) e 4.1 a) v) di detto allegato;
b)
12 giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi indicati al punto 4.1 a) dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, ad eccezione degli attrezzi di cui ai punti 4.1 a) iv) e 4.1 a) v) del citato allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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