Art. 9 · Restrizioni alla spedizione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne provenienti da pollame biologico e allevato all’aperto

Art. 9

Restrizioni alla spedizione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne provenienti da pollame biologico e allevato all’aperto

In vigore dal 20 ago 2007
Restrizioni alla spedizione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne provenienti da pollame biologico e allevato all’aperto 1.   L’autorità competente garantisce che le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne provenienti da galline ovaiole biologiche e galline ovaiole allevate all’aperto vaccinate siano inviati ad altri Stati membri unicamente nell’osservanza delle seguenti condizioni: a) provengano da pollame che: i) è originario di gruppi soggetti a regolari ispezioni e sottoposti con esito negativo a un test per l’individuazione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel rispetto del programma di vaccinazione preventiva, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; ii) è originario di gruppi che sono stati sottoposti a ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; iii) è tenuto separato da altri gruppi non conformi alle disposizioni dei punti i) e ii); inoltre b) siano state prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II e III, sezioni II e III, e controllate in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezioni I, II e III e sezione IV, capi V e VII. 2.   L’autorità competente garantisce che le carni macinate, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da galline ovaiole biologiche o da galline ovaiole allevate all’aperto vaccinate siano inviate verso altri Stati membri solo qualora tali carni, preparazioni e prodotti rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 e siano prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni V e VI.
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