Art. 7 · Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova

Art. 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova

In vigore dal 20 ago 2007
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova 1.   I Paesi Bassi garantiscono che i certificati sanitari per il commercio intracomunitario di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dai Paesi Bassi di cui agli , paragrafo 2 e 6, lettera c), contengano l’indicazione: «Pollame vivo/pulcini di un giorno/uova da cova (*1) in conformità di quanto disposto nella decisione 2007/590/CE e vaccinato/derivato da pollame vaccinato (*1) contro l’influenza aviaria il … (data) con il vaccino … (tipo). (*1)  Cancellare la dicitura non pertinente.» " (*1)  Cancellare la dicitura non pertinente.» " 2.   I Paesi Bassi garantiscono che i certificati sanitari per il commercio intracomunitario di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova originari da aziende dei Paesi Bassi diverse da quelle indicate al paragrafo 1), contengano l’indicazione seguente: «La partita è costituita da volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno (*2) originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l’influenza aviaria. (*2)  Cancellare la dicitura non pertinente.» "
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