Art. 4
Condizioni per l’attuazione del programma di vaccinazione preventiva
In vigore dal 20 ago 2007
Condizioni per l’attuazione del programma di vaccinazione preventiva
1. I Paesi Bassi devono assicurare che la vaccinazione preventiva del pollame da cortile e delle galline ovaiole biologiche e allevate all’aperto sia effettuata in conformità del piano di vaccinazione preventiva mediante un vaccino eterologo inattivato di influenza aviaria del sottotipo H5 o mediante un vaccino bivalente eterologo inattivato contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 di influenza aviaria autorizzati da quello Stato membro o dalla Comunità in conformità della direttiva 2001/82/CE o al regolamento (CE) n. 726/2004.
2. I Paesi Bassi assicurano che, secondo il «programma di vaccinazione preventiva», il pollame da cortile e le galline ovaiole biologiche o allevate all’aperto sottoposte a vaccinazione preventiva saranno oggetto di un intenso monitoraggio e di un’accurata sorveglianza.
3. I Paesi Bassi assicurano che il programma di vaccinazione preventiva sarà attuato in maniera efficace.
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