Art. 14 · Cooperazione con gli Stati membri

Art. 14

Cooperazione con gli Stati membri

In vigore dal 9 ago 2007
Cooperazione con gli Stati membri Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.
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