Art. 4 · Richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto

Art. 4

Richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto

In vigore dal 8 ago 2007
Richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto 1.   La Commissione, non appena riceve una richiesta di sostegno dal meccanismo al fine di mettere in comune o individuare le risorse di trasporto necessarie per il trasporto dell’assistenza di protezione civile ad uno Stato colpito da un’emergenza, comunica immediatamente tale richiesta ai punti di contatto designati dagli Stati partecipanti previsti dall’, lettera e), della decisione 2001/792/CE. 2.   Nella notifica la Commissione invita gli Stati partecipanti a fornirle informazioni dettagliate sulle risorse di trasporto che possono mettere a disposizione dello Stato partecipante che ne fa richiesta. 3.   Nella notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione fissa anche un periodo alla scadenza del quale le richieste di finanziamento comunitario possono diventare ammissibili. Tale periodo non può superare 24 ore a partire dalla notifica. La Commissione può ridurne la durata ad un minimo di 6 ore se ciò fosse necessario per rispondere con efficacia ad esigenze urgenti e vitali.
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