Art. 3 · Procedure applicabili alle richieste di sostegno per il trasporto dell’assistenza presentate tramite il meccanismo e alle relative risposte

Art. 3

Procedure applicabili alle richieste di sostegno per il trasporto dell’assistenza presentate tramite il meccanismo e alle relative risposte

In vigore dal 8 ago 2007
Procedure applicabili alle richieste di sostegno per il trasporto dell’assistenza presentate tramite il meccanismo e alle relative risposte 1.   Le procedure descritte agli si applicano quando gli Stati partecipanti chiedono un sostegno attraverso il meccanismo al fine di trasportare l’assistenza di protezione civile ad uno Stato colpito (di seguito «sostegno per il trasporto»). 2.   Se la richiesta di sostegno per il trasporto comprende una richiesta di finanziamento, quest’ultima non viene presa in esame dalla Commissione fino a quando non vengano esperite le procedure di cui al paragrafo 1. 3.   Le richieste sono formulate e inviate alla Commissione, per iscritto, dall’autorità competente di cui all’. Le domande contengono le informazioni elencate nell’allegato, parte A. 4.   Tutte le richieste di sostegno per il trasporto di cui alla presente decisione e le risposte e i relativi scambi di informazioni tra gli Stati partecipanti e la Commissione sono inviati al centro di monitoraggio e informazione (MIC) della Commissione, istituito dalla decisione 2004/277/CE, Euratom, che provvede ad elaborarle. 5.   Le richieste possono essere inviate via fax, per posta elettronica o tramite il Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS) istituito dalla decisione 2004/277/CE, Euratom. Le richieste che comportano un finanziamento comunitario trasmesse via fax, per posta elettronica o tramite il CECIS sono accettate a condizione che successivamente vengano inviati prontamente alla Commissione gli originali firmati dall’autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:606:oj#art-3