Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 ago 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«Stato partecipante»: il significato di cui all’ della decisione 2004/277/CE, Euratom;
b)
«paesi terzi»: il significato di cui all’ della decisione 2004/277/CE, Euratom;
c)
«Stato colpito»: lo Stato partecipante o il paese terzo colpito da un’emergenza grave per il quale viene attivato il meccanismo;
d)
«Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto»: lo Stato partecipante che chiede il sostegno del meccanismo per trasportare i soccorsi allo Stato colpito;
e)
«assistenza di protezione civile»: le squadre, gli esperti o i moduli di protezione civile con le relative attrezzature e i materiali di soccorso o le forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di un’emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:606:oj#art-2