Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 ago 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «Stato partecipante»: il significato di cui all’ della decisione 2004/277/CE, Euratom; b) «paesi terzi»: il significato di cui all’ della decisione 2004/277/CE, Euratom; c) «Stato colpito»: lo Stato partecipante o il paese terzo colpito da un’emergenza grave per il quale viene attivato il meccanismo; d) «Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto»: lo Stato partecipante che chiede il sostegno del meccanismo per trasportare i soccorsi allo Stato colpito; e) «assistenza di protezione civile»: le squadre, gli esperti o i moduli di protezione civile con le relative attrezzature e i materiali di soccorso o le forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di un’emergenza.
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