Art. 8
In vigore dal 6 ago 2007
1. Il Regno Unito non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli , prodotti successivamente al 15 luglio 2007, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.
Il Regno Unito non spedisce stallatico e letame provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applicano:
a)
ai prodotti di origine animale che abbiano subito:
—
un trattamento termico in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure
—
un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C;
b)
al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'allegato I, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, paragrafo 3, lettera a, punto ii), seguito da un test di efficacia;
c)
allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, paragrafo 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d)
agli involucri di origine animale che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, per i quali siano state adottate precauzioni efficaci dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;
e)
alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;
f)
agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;
g)
ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;
h)
ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;
i)
ai prodotti imballati destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio.
3. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:
«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all', paragrafo 1.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1.
7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera i), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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