Art. 6

Art. 6

In vigore dal 6 ago 2007
1.   Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle aree elencate nell'allegato I. 2.   Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) allo sperma congelato delle specie bovina e suina prodotto anteriormente al 15 luglio 2007; nonché b) allo sperma congelato delle specie bovina e suina e agli embrioni bovini, i quali siano stati importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 90/429/CEE e 89/556/CEE del Consiglio, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2. Prima della spedizione dello sperma il Regno Unito fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri autorizzati ai fini del presente paragrafo. 4.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri, reca la seguente dicitura: «Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito». 5.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, che accompagna lo sperma suino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura: «Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito». 6.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura: «Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
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