Art. 6
In vigore dal 6 ago 2007
1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.
2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
allo sperma congelato delle specie bovina e suina prodotto anteriormente al 15 luglio 2007; nonché
b)
allo sperma congelato delle specie bovina e suina e agli embrioni bovini, i quali siano stati importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 90/429/CEE e 89/556/CEE del Consiglio, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2.
Prima della spedizione dello sperma il Regno Unito fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri autorizzati ai fini del presente paragrafo.
4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri, reca la seguente dicitura:
«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, che accompagna lo sperma suino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura:
«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
6. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura:
«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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