Art. 3
In vigore dal 6 ago 2007
1. Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.
2. Purché i prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che:
a)
siano stati ottenuti da carni di cui all', paragrafo 4; oppure
b)
abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE.
3. Il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.
4. I prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:
«Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP (17) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1.
6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, sottoposti a trattamento termico almeno conforme al paragrafo 2, lettera b), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
Storico versioni
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