Art. 1
In vigore dal 6 ago 2007
Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, in particolare l'istituzione di una zona di controllo temporaneo in applicazione dell', paragrafo 1, e un divieto dei movimenti a norma dell', paragrafo 3, della medesima direttiva, il Regno Unito provvede affinché:
1)
non siano trasportati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;
2)
non siano spediti da o trasportati attraverso le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;
3)
fatte salve le limitazioni dei movimenti degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicate dalle autorità competenti del Regno Unito e in deroga alle disposizioni del punto 2, le autorità competenti possano autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;
4)
i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:
«Animali conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito»;
5)
i certificati sanitari, che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 4, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:
«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».
6)
I movimenti verso altri Stati membri di animali accompagnati dal certificato di polizia sanitaria di cui al punto 4 o al punto 5 sono autorizzati soltanto previa notifica preventiva di tre giorni trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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