Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ago 2007
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin siano revocate entro il 2 febbraio 2008; b) a decorrere dal 6 agosto 2007 non siano concesse o rinnovate, in forza della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin.
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