Art. 2
In vigore dal 23 lug 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativi all’applicazione provvisoria dell’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati. In attesa della loro entrata in vigore, gli accordi suddetti sono applicati in via provvisoria dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui è stato completato l’ultimo scambio di lettere.
Tuttavia, le disposizioni del protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e del protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea riguardanti i contingenti tariffari nuovi e modificati applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia si applicano in via provvisoria dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stato completato l’ultimo scambio di lettere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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