Art. 3
In vigore dal 23 lug 2007
Conformemente all'articolo 9 dell'accordo, le disposizioni di quest'ultimo si applicano su base provvisoria in conformità della normativa nazionale vigente, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. La dichiarazione allegata relativa all'applicazione provvisoria dev'essere resa all'atto della firma.
Storico versioni
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