Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 lug 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: Categoria di pesca Tipo di nave Stato membro Licenze o contingente Pesca del tonno Tonniere congelatrici con reti a circuizione Spagna 13 Francia 12 Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie Spagna 13 Portogallo 5 Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
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