Art. 4 · Modalità di campionamento e di analisi

Art. 4

Modalità di campionamento e di analisi

In vigore dal 19 lug 2007
Modalità di campionamento e di analisi 1.   Il campionamento viene effettuato dall’autorità competente, o sotto il suo controllo, in base alle caratteristiche tecniche definite nell’allegato I. 2.   I laboratori nazionali di riferimento (LNR) per salmonella spp., campylobacter spp. e le prove di resistenza agli antimicrobici, effettueranno le relative analisi di campioni e isolati. 3.   L’autorità competente può però decidere di far eseguire le analisi dei campioni e degli isolati ad altri laboratori coinvolti nei controlli ufficiali di salmonella spp., campylobacter spp. e nelle prove di resistenza agli antimicrobici. In tal caso, i LNR sosterranno tali laboratori, addestrandone il personale e garantendo che soddisfino le norme sui controlli di qualità attraverso ring test a scadenze regolari. I laboratori designati conformemente al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo che eseguono le prove devono soddisfare le seguenti condizioni: a) disporre di comprovata esperienza nell’uso dei metodi da applicare alla prova; b) disporre di un sistema di garanzia della qualità che soddisfi la norma EN/ISO 17025; c) sottoporsi alla supervisione dei pertinenti LNR.
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