Art. 4
Modalità di campionamento e di analisi
In vigore dal 19 lug 2007
Modalità di campionamento e di analisi
1. Il campionamento viene effettuato dall’autorità competente, o sotto il suo controllo, in base alle caratteristiche tecniche definite nell’allegato I.
2. I laboratori nazionali di riferimento (LNR) per salmonella spp., campylobacter spp. e le prove di resistenza agli antimicrobici, effettueranno le relative analisi di campioni e isolati.
3. L’autorità competente può però decidere di far eseguire le analisi dei campioni e degli isolati ad altri laboratori coinvolti nei controlli ufficiali di salmonella spp., campylobacter spp. e nelle prove di resistenza agli antimicrobici.
In tal caso, i LNR sosterranno tali laboratori, addestrandone il personale e garantendo che soddisfino le norme sui controlli di qualità attraverso ring test a scadenze regolari.
I laboratori designati conformemente al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo che eseguono le prove devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
disporre di comprovata esperienza nell’uso dei metodi da applicare alla prova;
b)
disporre di un sistema di garanzia della qualità che soddisfi la norma EN/ISO 17025;
c)
sottoporsi alla supervisione dei pertinenti LNR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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