Art. 3 · Composizione

Art. 3

Composizione

In vigore dal 17 lug 2007
Composizione 1.   Il gruppo ad alto livello è composto da 27 rappresentanti nazionali competenti nei settori di cui all' e da un rappresentante della Commissione. Il gruppo può decidere a maggioranza semplice di aumentare il numero dei membri includendo membri supplenti. Ogni Stato membro nomina un membro ed un membro supplente. I membri del gruppo rimangono in carica fino a quando non sono sostituiti. 2.   La Commissione designa un rappresentante ad alto livello che assista alle riunioni e partecipi alle discussioni del gruppo ad alto livello. Il rappresentante della Commissione è un membro paritario del gruppo e partecipa a tutte le riunioni. 3.   I membri che non possono più contribuire efficacemente alle discussioni del gruppo, che si dimettono o che non rispettano le condizioni per l'appartenenza al gruppo possono essere sostituiti per il periodo rimanente del loro mandato. 4.   I membri nominati ad personam dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza o l'esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza. 5.   I nomi dei membri nominati ad personam sono pubblicati sul sito Internet della DG Energia e trasporti.
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