Art. 3
Composizione
In vigore dal 17 lug 2007
Composizione
1. Il gruppo ad alto livello è composto da 27 rappresentanti nazionali competenti nei settori di cui all' e da un rappresentante della Commissione. Il gruppo può decidere a maggioranza semplice di aumentare il numero dei membri includendo membri supplenti.
Ogni Stato membro nomina un membro ed un membro supplente. I membri del gruppo rimangono in carica fino a quando non sono sostituiti.
2. La Commissione designa un rappresentante ad alto livello che assista alle riunioni e partecipi alle discussioni del gruppo ad alto livello. Il rappresentante della Commissione è un membro paritario del gruppo e partecipa a tutte le riunioni.
3. I membri che non possono più contribuire efficacemente alle discussioni del gruppo, che si dimettono o che non rispettano le condizioni per l'appartenenza al gruppo possono essere sostituiti per il periodo rimanente del loro mandato.
4. I membri nominati ad personam dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza o l'esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
5. I nomi dei membri nominati ad personam sono pubblicati sul sito Internet della DG Energia e trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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